DIRITTI DEL CONSUMATORE

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Utente cancellato Utente cancellato Messaggio 1 di 23
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Il D.Lgs 2 febbraio 2002 n.24 ha introdotto nel nostro codice civile un nuovo paragrafo nella Sezione II del Titolo III del Libro IV del codice, in attuazione della direttiva 1999/44/CE su alcuni aspetti della garanzia nella vendita dei beni di consumo.

In particolare l'articolo 1519sexies stabilisce il termine: "il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene".

L'art 1519quater comma 2 stabilisce che: " In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto a ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE, a norma dei successivi commi, ovvero ad una ADEGUATA RIDUZIONE DEL PREZZO, ovvero alla RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, [...].
Il consumatore può chiedere, A SUA SCELTA, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. [...]."

Non sto a riportare l'intera discplina, ma il succo è che ognuno di noi ha due anni di garanzia sul bene da parte del venditore, cioè del negoziante, del centro commerciale, insomma di chi ci ha venduto il prodotto, e non della casa produttrice, Canon, nikon, ecc. Ciò in quanto lo stesso venditore, a norma dell'art. 1519quinquies, dopo aver ottemperato i suoi doveri di garanzia, può entro un anno agire in regresso verso il produttore, per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 2 di 23
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UTILISSIMO!
grazie davvero!
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 3 di 23
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ti rispondo qui perchè nn voglio intasare l'altro topic... il mio dubbio sul secondo anno è che dovrebbe esserci un paragrafo che dice una cosa tipo che è valida "se il difetto è riconducibile a un vizio di origine" per cui nel caso il difetto si presenti nel secondo anno in una funzione che ha sempre funzionato correttamente ci siano poche possibilità di vederselo in garanzia.

Avevo letto un topic in cui si diceva proprio questo circa una risposta della Apple su un caso simile... solo che non viene citata alcuna legge come hai fatto tu e ci ho messo un pò a ritrovarlo...
tu hai sotto mano la normativa da poter controllare?
Utente cancellato Utente cancellato Messaggio 4 di 23
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Enrico, la normativa è il codice civile. SI tratta degli articoli 1519 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies. Puoi controllare facilmente su internet il testo.

Ai sensi di questa nuova disciplina, entrata in vigore ripeto nel 2002, non è assolutamente rilevante che il difetto sia riconducibile a un vizio di origine. La disciplina parla di "difetto di conformità", e ne da definizione autonoma.
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 5 di 23
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Meglio! :D
Grazie!!
Massimo Baraldo Massimo Baraldo Messaggio 6 di 23
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Gian... ti auguro e auguro a tutti quanti di non aver mai nulla a che fare con la Apple e i suoi rivenditori... devo far causa!!!
Utente cancellato Utente cancellato Messaggio 7 di 23
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:-(((

Ancora non ho nulla della apple, che è successo?
Massimo Baraldo Massimo Baraldo Messaggio 8 di 23
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Alla fine di maggio 2005, ho comprato un powerbook G4.
L'anno scorso (ovviamente a metà giugno e quindi a garanzia di un anno scaduta), il PB ha cominciato a dar segni di instabilità (non regge una qualsiasi periferica usb per più di 5 minuti e poi va tutto in kernel panic, ogni tanto ci va pure anche se non c'è niente attaccato, se devi riavviare per qualsiasi motivo, tipo un aggiornamento, non si riavvia più e prima che si riprenda lo devi tenere spento per almeno una mezz'ora, ecc. ecc...)
Chiaramente ho interpellato sia il rivenditore che la Apple, ma visto l'imminente periodo di ferie, ho dovuto rimandare tutto a settembre.
Il rivenditore ha visto la macchina e diagnosticato un mal funzionamento della scheda logica: tra pezzo di ricambio e mano d'opera, hanno stimato un costo di più di 1000 Euri!!
Ho ricontattato la Apple che chiaramente fa orecchie da mercante e non gliene frega niente del D.Lgs.
Parimenti il rivenditore che dice che può fare solo quello che gli dice Apple (bella stronzata eh??)
Così adesso siamo a febbraio e maggio (scadenza dei due anni di garanzia) è vicino!!
Cosa devo fare? Vado a prenderli per le palle col codice civile in mano e glielo spacco in faccia? Vado alla Apple Italia (100 metri da casa mia)e sfascio tutto? Faccio causa?
Si, forse questa è l'ultima cosa che mi rimane da fare, ma pensando poi all'efficienza della giustizia italiana mi cascano le palle per terra!!!
Utente cancellato Utente cancellato Messaggio 9 di 23
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Caro massimo, purtroppo è una situazione incresciosa che hanno creato alcune case produttrici con i loro rinvenditori.

Tu sei nella ragione è devi avere i tuoi due anni di garanzia, vai dal tuo avvocato, uno bravo, e fagli scrivere una lettera al rivenditore e un'altra alla Apple, gli dai 5 giorni per prendere provvedimenti, altrimenti adisci le vie legali.

E' un'ingiustizia, e come tale va gestita. Ti auguro di staccargli tutte le p... ehm le "mele".
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 10 di 23
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sì infatti avevo sentito la stessa cosa...
massimo immagino tu conosca il forum www.italiamac.it , è successo a diveri utenti sta cosa...
purtroppo apple in fattore garanzia è davvero scadente, e appena può non paga.

tra l'altro aggiungo una cosa, che voi sappiate è pienamente "legale" mettere un numero di assistenza clienti per la garanzia, a pagamento 199?
cioè, il mio pc si sfascia e l'ho acquistato su applestore, per avere l'assistenza in garanzia devo cmq pagare maggiorato per telefonare all'assistenza dove minimo attendi 15minuti, poi l'operatore la fa lunga e telefona a destra e a manca e tu spendi una marea di soldi...
dato che l'assistenza è per un prodotto in garanzia, possono farmi pagare la telefonata ad un prezzo maggiorato?
Utente cancellato Utente cancellato Messaggio 11 di 23
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La normativa citata punatualizza che qualunque intervento dev'essere "senza spese".

Il discorso è vedere l'intero servizio di garanzia offerto, mi spiego. La nital ad esempio si avvale pure di un numero 199, però è possibile anche scrivere via mail, ci mettono un paio di giorni a rispondere ma lo fanno, e comunque prevedono un servizio di ritiro del prodotto presso il tuo domicilio e a loro spese. Ho provato personalmente, viene il corriere, prende il pacco e lo recapita a Torino all'LTR, nel pacco ci si mette una spiegazione dettagliata del problema e, se il bene è fuori garanzia, una richiesta preventivo.


Se la Apple fornisce solo quel numero e i vari indirizzi e-mail sono inutili perchè non rispondono, la cosa è quantomeno discutibile.
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 12 di 23
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appunto, non c'è altro modo di comunicare con l'assistenza se non col numero 199, niente e-mail...
Volevo scrivere a Mi Manda Rai3 per sta cosa, almeno per curiosità, se mi sanno dire se è proprio legale o no.
Utente cancellato Utente cancellato Messaggio 13 di 23
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non è una cattiva idea...
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 14 di 23
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cavolo ho notato solo ora che la legge era del 2002 quindi a me è stata negata, da parte di apple, la sostituzione dell'unità combo cd/dvd che ho dovuto pagare 370 euro per essere fuori dalla garanzia di 1anno per appena qualche mese.
Enrico Contri Enrico Contri Messaggio 15 di 23
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Scusa Gian, visto che tu sembri avere più esperienza "legale" di me, ti chiedo ancora qualche chiarimento...
ho scaricato l'art. citato:

"Art. 1519-sexies - Termini. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. "

precisamente, cosa si intende per "difetto di conformità"?
Mi è molto dubbia la frase :
non parla di difetti non presenti all'acquisto (vedi il mio lettore cd del pc)e che si sono rotti entro i due anni...
Della garanzia convenzionale si parla solo nel Art.1519-septies...
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