Privacy e pubblicazione Foto di bambini e sconosciuti

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MeriFidi MeriFidi Messaggio 1 di 4
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Salve a tutti,
ho iniziato da poco a fotografare....e dopo aver fatto i miei primi scatti a gente sconosciuta in un parco, specie bambini, mi sono chiesta in fase di pubblicazione se è possibile pubblicare foto di bambini che non si conoscono e persone.
grazie del supporto.
Donato Palumbo Donato Palumbo   Messaggio 2 di 4
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pubblicare foto di persone (qualunque esse siano, importante che siano chiaramente identificabili) di cui non si dispone una liberatoria scritta, secondo la legge sul diritto d’autore L. 633/41 non è consentita.

L’art. 10 c.c. dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
A norma dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore “i[i]l ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa[/i]” salvo le disposizioni dell’art. 97 che chiarisce “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.”

Per quanto riguarda fotocommunity al momento dell'iscrizione l'utente dichiara di:

- non inviare a fotocommunity contenuti la cui pubblicazione significherebbe una violazione del diritto d'autore o di altri diritti di terzi;
Renzo Baggiani Renzo Baggiani   Messaggio 3 di 4
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VADEMECUM PER IL FOTOGRAFO DI STRADA

Il Garante della Privacy suo tempo aveva equiparato l'attività dei” fotografi per diporto” (per meri fini culturali e/o artistici), a quanti lo fanno “esercitando il diritto di cronaca” .
Infatti recitava il Provvedimento del Garante del 29/07/1998 (a quella data era in vigore la normativa
Privacy 675/1996, poi abrogata e sostituita dal D.L. 30/06/2003, n. 196):
“ Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25 [della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171], secondo il quale tale codice (deontologico,
n.d.r.) è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque
tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di
articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero. [ecc.]”
Si sta parlando del Cod. Deontologico dei Giornalisti al quale pertanto sono soggetti per gli obblighi
ed i vantaggi anche i Fotografi da Diporto.
In questa luce vanno lette queste due seguenti emanazioni:

1) Art. 1, comma 2, del Codice Deontologico: In forza dell'art. 21 della Costituzione
[appunto!], la professione giornalistica (quindi anche quella del fotografo da diporto,
n.d.r.) si svolge senza autorizzazioni e censure. In quanto condizione essenziale per
l'esercizio del diritto/dovere di cronaca […].
E molto importante citare anche il comma 1 dell'art. 2 di questo stesso codice che dà disposizioni comportamentali utili al fotografo che venisse a trovarsi in difficoltà durante le operazioni di raccolta, cioè al momento degli “scatti”.
Sono una disposizione a carico (a) ed una a discarico (b):
(a) Il giornalista (o fotografo che sia) […] rende note le propria identità (magari cercando di farlo solo alle autorità di polizia, n.d.r.), la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa (… anche culturale e/o artistica, n.d.r.), evita artifici e pressioni indebite.
(b) Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire altri elementi
dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 675 /96 (quella sostituita dal
Codice Privacy del 2003)”.
(... pertanto nessuno può esigere di vedere e/o sindacare le immagini già scattate, neanche gli organi di polizia e se lo impongono si prendono la responsabilità di farlo solo per seri motivi - come “sospetti di terrorismo” - e non certo per supposta lesione della privacy di chicchessia. Eventualmente il fotografo, qualunque fotografo, risponde delle sue foto SOLAMENTE DOPO AVERLE PUBBLICATE!, n.d.r.)

2) Garante della Privacy – Bollettino n. 50 del maggio 2004 -
Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'ordine dei giornalisti
- 6 maggio 2004 [1007634].
[...]
Diffusione di fotografie
a) Immagini di minori
Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità
dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere
quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in
cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la
diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque
fermo l'obbligo per il giornalista di acquisire l'immagine stessa correttamente, senza inganno e in un
quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte
del minore o dei suoi familiari.
Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono
personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare
il rapporto positivo tra gli stessi. %
Anche in tale ambito è comunque affidata al giornalista una prima valutazione in ordine al rischio
che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia. Si dovrà
in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati assuma carattere sistematico: è infatti
evidente la differenza che esiste fra la raccolta occasionale dell'immagine delle persone che in un
dato momento si trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione.
Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere formulate con
riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere una più ridotta valenza
identificativa.
b) Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici
Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche
senza il consenso dell'interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona.
Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la
propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per
perseguire i propri scopi.
Renzo Baggiani Renzo Baggiani   Messaggio 4 di 4
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Estratto da Art. 97: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata [...] da scopi scientifici, didattici o culturali [..]

... Dice niente "scopi culturali"?!
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